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Elezioni europee, attenzione alla privacy sui social

In vista delle prossime consultazioni elettorali europee, e alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali, il Garante della Privacy ha approvato un provvedimento specifico che fissa le regole per il corretto uso dei dati degli elettori da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati. I messaggi politici e di propaganda inviati agli utenti dei social network devono perciò rispettare le norme in materia di protezione dei dati. I casi recenti di profilazione massiva degli elettori dimostrano che è fondamentale proteggere il processo elettorale, ed evitare rischi di interferenze e turbative esterne.

Obbligo di consenso per trattare i dati reperibili sul web

Per contattare gli elettori, e inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni o in altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo. Il consenso informato è invece necessario per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici, e per trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio, quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica, quelli ricavati da forum e blog o raccolti automaticamente con appositi software (web scraping). o dalle liste di abbonati di un provider.

Gli elettori devono essere informati sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali

Chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette “consensate” (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge, riferisce Ansa. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Gli elettori devono essere sempre informati sull’uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l’informativa va data all’atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall’informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.

L’Autorità europea per i partiti politici europee può applicare sanzioni pecuniarie

Il Garante ricorda che la violazione della disciplina sui dati comporta sanzioni che possono essere anche molto onerose, come previsto dal Gdpr. In ragione delle recenti modifiche introdotte dal legislatore europeo al Regolamento Ue 1141/2014 sullo statuto e il finanziamento di partiti e fondazioni politiche europee, in caso di violazione delle norme l’Autorità europea per i partiti politici e le fondazioni politiche europee può applicare sanzioni pecuniarie. Che potrebbero ammontare, nei casi più gravi, al 5% del bilancio annuale del partito o della fondazione.